Quesiti sulle atmosfere esplosive - SAFETY&DIRETTIVE

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Quesiti sulle atmosfere esplosive

4 Domanda

Buongiorno Ingegnere, una domanda, nel caso di utilizzo di Coclea per la movimentazione del Pellet è obbligatorio, rispetto alle normative Atex che questa sia certificata Atex o basta che il motoriduttore lo sia ?

RISPOSTA

Se per coclea intende l'asse meccanico che convoglia, ruotando, il pellet , ovviamente non esiste la possibilità di marcarla CE perchè non avrebbe senso, Un tubo che convoglia la farina non può essere marcato Ce, invece la tubazione che convoglia la farina deve essere progettata ATEX . La marcatura CE riguarda motori,  apparecchi o attrezzature elettriche , giunti meccanici , cioè prodotti  che possono  provocare esplosione e che vengono  messi in commercio per essere utilizzati in atmosfere esplosive. Il singolo pezzo meccanico può provocare scintille solo se urta o sfrega  o se la velocità del materiale è tale che può provocare sfregamento o surriscaldamento, cioè se viene utilizzato male o installato male.  Quindi occorre marcare eventualmente CE l'attrezzatura messa in commercio che serve al trasporto del pellet se l'analisi del rischio ATEX riferito alla segatura rilasciata dal pellet  e la normativa lo richiedono.


3Domanda

Buongiorno,
mi permetto di disturbarla a seguito del corso frequentato sull’ATEX rilasciato dalla piattaforma Opificium. Per quanto riguarda le spiegazioni sia della parte gas che polveri ho risolto parecchi dubbi in merito uno fra tutti l’applicazione della direttiva nelle centrali termiche a gas, dove molti colleghi sostenevano non fosse necessario eseguire la valutazione.
Vengo al punto per non rubarle tempo. Ho alcune perplessità su un lavoro che mi è stato commissionato da un collega: devo redigere il progetto elettrico ed antincendio di una centrale termica alimentata a combustibile solido (cippato e/o pellet: non conosco ancora la natura del combustibile in quanto la committenza non ha ancora deciso sul da farsi) della potenza di 1,2 MW. Essendo lui ingegnere meccanico ha lasciato a me la patata bollente dalla valutazione atex. Le caldaie cad. di 600 kW di potenza, sono alimentate tramite una coclea di dimensioni non ancora note, le quali prelevano il combustibile da un deposito con capacità massima di 499 quintali (al fine di evitare l’attività VVF). Tale coclea è mossa da un motoriduttore collegato alla testa di quest’ultima installata nel locale centrale termica. Nel deposito vi sono dei bracci azionati dal movimento della coclea per incanalare il pellet. Tali bracci sono mossi mediante una coppia di ingranaggi i quali sono chiusi in un involucro non atex. Questa coppia di ingranaggi non può produrre temperature superficiali elevate in quanto in caso di malfunzionamento il motoriduttore si blocca e si deve intervenire manualmente per ripristinarlo. Nel deposito non vi sono impianti elettrici che possono dare luogo a scintille. Ho notato che in altre centrali molto più piccole si ha la presenza di polveri depositate sulle caldaie, camini (notoriamente molto caldi) e su tutti i componenti elettrici oltre che idraulici installati nei locali. Ovviamente si ha molta più polvere con il pellet che non con il cippato. In un solo caso (su un circa 250) ho misurato uno strato di polvere superiore a 5 mm , negli altri casi, essendo che il cliente puliva la centrale regolarmente questo non è mai stato riscontrato. Essendo che questo impianto è a servizio di una zona industriale posso presumere che ci sia la possibilità di avere uno strato di polvere che in un anno (intervallo fra le manutenzioni) possa raggiungere i 5 mm di spessore, in quanto non vi sarà nessun addetto alle pulizie della centrale termica che rimuoverà periodicamente la polvere depositatasi sui componenti.
Le mie perplessità le quali le chiedo cortesemente di correggere se errate sono le seguenti:
1)       La valutazione va eseguita sia nel locale di stoccaggio che nel locale ove ci sono le caldaie nel caso in cui si utilizzi come combustibile il pellet? E nel caso del cippato?
2)       Il costruttore dà come dato sperimentale una produzione stimata 3,6 kg di polvere ogni tonnellata di materiale (Cippato, per il pellet non fornisce alcun dato in merito) e considerato che questa resta principalmente depositata nel locale di stoccaggio di materiale, la valutazione va comunque eseguita?
3)       Essendoci un buco normativo (per quanto di mia conoscenza) in merito è troppo cautelativo eseguire la valutazione in tutti gli ambienti, sia locale caldaia che deposito?


RISPOSTA

Salve, il problema posto è delicato . Per il cippato, leggendo l'allegato, si può soprassedere. Invece per il pellet io una valutazione la farei anche sbagliando ma a vantaggio della sicurezza in quanto non c'è certezza sula consistenza del pellet che sarà consumato. potrebbe anche essere particolarmente polverulento e quindi evitare fonti di accensione sarebbe opportuno. Mi sembra d'altra parte che una valutazione in tal senso sia stata già fatta escludendo la presenza di impianti elettrici e di superfici calde.


2 Domanda
La prevenzione da cariche elettrostatiche richiede la continuità elettrica.. La continuità elettrica tra gli elementi delle apparecchiature (elementi delle linee di trasporto  e parti delle apparecchiature) è garantita da connessioni meccaniche metalliche (dadi e bulloni) ( e nel caso di condutture con acqua liquida dall'acqua stessa). Qualora tali collegamenti meccanici non siano “a vista”  occorre prevedere  ulteriori collegamenti equipotenziali mediante cavallotti . In definitiva quindi chi non vuole assumersi responsabilità  ( del tipo:; e se c'è ruggine sotto i dadi??? e qual è la resistenza elettrica della vernice usata?) cavallotta a tutto spiano come nella foto qui sotto, esempio di cavallotto inutile.

Buongiorno Ingegnere, la contatto relativamente ad una situazione che ho frequentemente riscontrato all'interno di centrali termiche e centrali vapore, della quale non sono riuscito a dare ne una motivazione tecnica e ne tanto meno normativa. Nello specifico ho riscontrato che le giunzioni di molti impianti termici di grandi dimensioni (ed anche di impianti vapore), effettuate con flange, sono corredate di cavo giallo-verde o treccia nuda di rame, atta a creare un collegamento tra le due flange. Personalmente ritengo che il suddetto collegamento, risulti del tutto superfluo, poichè l'eventuale continuità elettrica è comunque garantita dall'accoppiamento meccanico mediante bulloni. Parlandone con dei colleghi, mi è stata sollevata la questione della guarnizione tra le flange che, a loro detta fungerebbe da isolamento elettrico. Ho sempre ribattuto che detta situazione, risulta senz'altro compensata dal collegamento ferro-ferro dei bulloni di serraggio, i quali sia per numero che per caratteristiche del materiale creano comunque una continuità elettrica. Le chiedo pertanto se ritiene il mio ragionamento corretto, oppure se il collegamento elettrico risulti comunque obbligatorio e nel caso, sulla base di quale riferimento normativo.

RISPOSTA

La prevenzione da cariche elettrostatiche richiede la continuità elettrica.. La continuità elettrica tra gli elementi delle apparecchiature (elementi delle linee di trasporto  e parti delle apparecchiature) è garantita da connessioni meccaniche metalliche (dadi e bulloni) ( e nel caso di condutture con acqua liquida dall'acqua stessa). Qualora tali collegamenti meccanici non siano “a vista”  occorre prevedere  ulteriori collegamenti equipotenziali mediante cavallotti . In definitiva quindi chi non vuole assumersi responsabilità  ( del tipo:; e se c'è ruggine sotto i dadi??? e qual è la resistenza elettrica della vernice usata?) cavallotta a tutto spiano come nella foto qui sotto, esempio di cavallotto inutile.






1 Domanda

Si possono ritenere  complete due valutazioni ATEX separate (una che riguarda solo le nuove istallazione e la precedente che riguarda intero impianto) se dal punto di vista grafico, non andando a sovrapporsi le aree di competenza , si evidenzia la  non necessità di rifare la valutazione?.

RISPOSTA

La formulazione del quesito rivela una mentalità da tecnico puro che nulla o poco comprende di sicurezza. Fa parte infatti del bagaglio culturale del tecnico molto preparato pensare di poter condurre una valutazione di rischio senza fare la valutazione del rischio. In altre parole, dire che le aree esplosive non sono interferenti e quindi non è necessaria  la valutazione del rischio, significa implicitamente ammettere di avere fatto “mentalmente” l’analisi del rischio, di avere  calcolato “mentalmente” che  non esiste il rischio, cioè in sostanza di avere fatto in maniera raffazzonata  quella valutazione del rischio che si nega che si debba fare.

Il più delle volte il tecnico puro non è un tecnico valido però in questo caso presumere che la valutazione di una zona ATEX si possa fare sovrapponendo aree di competenza senza tenere conto delle eventuali  variazioni di processo sembra realizzare   un nuovo paragrafo nelle Norme CEI  di pertinenza meritevole di approfondimento.

Da un punto di vista giuridico non ci sono dubbi che occorre adempiere a quanto prescritto nel D. Lgs. 81/08 art 290 che per completezza  si riporta

Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1,il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.


Se non fosse chiaro il significato del comma 2 si legga l’art. 294 qui riportato
Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

omissis.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

Si  può quindi comprendere che il documento sulla protezione contro le esplosioni DPE .  deve essere unico e deve essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

Avere quindi due DPE datati in date diverse , afferenti un unico stabilimento, senza un atto certo, quale una relazione che dichiari congrui i due incarti  o li renda congrui esporrebbe  a sanzioni in caso di controlli e a conseguenze penali in caso di incidenti .

Il suggerimento che si può dare è di far mettere per iscritto su propria carta intestata il parere del tecnico, se abilitato,  che in questo modo si assumerà la responsabilità di dichiarare congrui e conformi i due incarti DPE disponibili fondendoli in un unico tomo e sollevando il datore di lavoro dalle responsabilità penali in caso di infortuni. L’RSPP in questo caso dovrà fare attenzione a non condividere la responsabilità del tecnico esplicitando in maniera formale che si è fatto ricorso a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 31 del D. Lgs. 81/08 e che non gli è stato chiesto parere sulla scelta del tecnico

Art. 31 c. 3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.


Ovviamente  per puro dovere deontologico il RSPP dovrebbe ricordare al datore di lavoro che sarà esonerato da responsabilità penali in caso di infortuni solo se non risulterà che ha scelto un tecnico manifestamente incapace. Ma poiché non è un obbligo giuridico ma solo deontologico consiglierei di valutare attentamente se dirlo al datore di lavoro perché la maggior parte dei datori di lavoro che si affidano a tecnici  incompetenti e arroganti lo fanno perché sono più incompetenti e arroganti dei tecnici che hanno scelto.

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